SAIE
2006 a Bologna
25-29 ottobre
Speciale
zoom su: Sicurezza nei cantieri
Rischio rumore per
i lavoratori
Nell'edilizia le mansioni che generano rumore sono numerose, per cui i
lavoratori possono essere esposti non soltanto al rumore che essi stessi
stanno producendo, bensì anche al rumore ambientale, o di sottofondo,
prodotto da altre attività del cantiere. Alcune delle fonti principali di
rumore nell'edilizia sono le seguenti:
- strumenti impattanti (demolizione
del cemento armato)
- attrezzature ad energia pneumatica;
- motori a combustione interna.
- uso di esplosivi (brillamento, utensili con caricatore)
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Casa rumorosa?
Indennizzi fino al 20 per cento
Cosa fare se l'appartamento appena
comprato si rivela rumoroso, al di là di una ragionevole
sopportazione? Una volta tanto buone notizie per gli acquirenti. Che
sia lo scarico del vicino, il rumore del calpestio dal piano di sopra
o il traffico della strada, l'isolamento dell'appartamento deve
garantire una soglia minima di tranquillità. Pena un
sostanzioso risarcimento.
Se fino a ieri si rivelava spesso
inutile far notare gli inconvenienti al venditore, ora le cose sono
molto cambiate. «Oggi è molto più semplice che in
passato vedersi riconoscere un forte risarcimento in caso di cattiva
insonorizzazione della casa appena acquistata e il numero di cause in
tribunale aumenta ogni giorno», ci dice l'avvocato Biagio
Giancola, specializzato nel settore immobiliare.
Il
legislatore è sempre più attento alla salute e al
benessere delle persone e le norme in vigore lo tutelano più
che in passato. Ora, per esempio, gran parte dei tribunali italiani
si stanno uniformando nelle sentenze riguardo al rumore. Se non è
possibile rifare la soletta per limitare il rumore o gli interventi
necessari creerebbero troppo disturbo ai condomini, è prassi
diffusa decidere di rifondere l'acquirente con una somma molto
elevata, pari al 20% del prezzo pagato per l'appartamento.
Da "Il Sole 24 Ore" - Leggi tutto l'articolo qui
IL
RUMORE IN EDILIZIA
Requisiti acustici
degli edifici
Il Decreto del 5 dicembre 1997: "Requisiti
acustici passivi degli edifici" fissa dei limiti precisi da rispettare per quanto
riguarda:
- isolamento acustico di facciata
- potere fonoisolante degli elementi di separazione tra ambienti
- livello di rumore di calpestio
- rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici (impianti di
riscaldamento, aerazione e condizionamento; ascensori, scarichi
idraulici, rubinetteria).
Il
rispetto dei valori limite dovrebbe essere certificato dal costruttore
già in fase di richiesta di concessione edilizia o in fase di collaudo
finale.
Gli uffici tecnici comunali
preposti al rilascio del "permesso di costruire" (che ha
sostituito la "concessione edilizia") devono verificare la
congruenza del progetto con i regolamenti edilizi e le leggi in vigore,
incluso il decreto del 5/12/97 relativo ai requisiti acustici.
Influenza
dell'inquinamento acustico
sul valore degli immobili
Il mancato rispetto dei requisiti acustici
passivi ha delle conseguenze sul valore dell'immobile. Numerose sentenze
hanno sancito che chi
acquista un immobile direttamente dall'impresa costruttrice dopo l'entrata
in vigore del decreto può rivalersi sul costruttore nel caso i requisiti
acustici passivi risultino non rispettati. D'altronde secondo numerosi studi
e ricerche di mercato emerge che tra edifici silenziosi ed edifici rumorosi
sussistono differenze di quotazione commerciale pari al 10-15% a favore di
quelli più silenziosi.
Sentenza
5428/96 Trib. Milano. Causa avviata nel 1996 e conclusa nel 2001: "All'
Ing xxx(omissis), quale responsabile di una società di costruzioni, è
stato ordinato di risarcire un valore pari al 20% del valore dell'immobile
per il mancato isolamento del pavimento ed una somma aggiuntiva per
l'eccessiva rumorosità dello sciaquone del bagno"
(riferimento tratto da una presentaz. di Claudio Lanzoni per Arpa Emilia
Romagna)
Da "Il Sole 24 ore"
del 21/01/2008 :
Una recente sentenza (la
2715/07 depositata il 23/04/07 c/o Tribunale di Torino) condanna, ed è la
prima in Italia, un costruttore ad indennizzare il proprietario
dell'appartamento al quale ha venduto. Nello specifico la condanna
quantifica nel 20% la minusvalenza dell'immobile oggetto di compravendita a
causa di un difetto di progettazione e/o costruzione che si ripercuote in un
eccessivo "rumore da calpestio", ovvero si è riscontrato che il
normale camminare sul pavimento del piano superiore, che corrisponde al
soffitto della persona (il ricorrente) che ha intentato causa al costruttore
che gli ha venduto l'immobile, produce eccessive immissioni sonore
nell'appartamento di proprietà del ricorrente.
Si è riscontrato, infatti, che la progettazione dell'edifico non è stata
conforme al decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 5/12/1997
e non era di conseguenza corredata dalla progettazione acustica a firma di
un "Tecnico competente" così come previsto dalla legge 447/95
articolo 2. Ma quanto è stato riscontrato va al di là della mera
problematica progettuale ed autorizzativa sulla quale il giudice non si è,
in questo caso, soffermato: il consulente tecnico d'ufficio (Ctu), nominato
dal giudice, ha infatti riscontrato che l'esecuzione della prova di rumore
da calpestio, eseguita con un macchinario apposito, ha infatti confermato
come tale rumorosità fosse eccessiva. Inoltre il Ctu stesso non individua
con esattezza l'origine del problema, ovvero se sia riferibile ad errori di
progettazione o di messa in opera.
Vale inoltre la pena precisare come altre prove di fonoisolamento condotte
dal Ctu sulle pareti abbiano invece dato riscontri positivi a dimostrazione
che il fabbricato era stato progettato e realizzato con criterio. Vedendo la
problematica da un aspetto prettamente legale, Cesare Rosselli, consigliere
di Assoedilizia, osserva che «la decisione fa applicazione delle note norme
del Codice civile in tema di garanzia dei beni compravenduti in una materia
particolare, quella dell'isolamento acustico degli alloggi, alla quale sin'ora
non erano state applicate». Fuori dal caso di edifici appena realizzati,
spiega Rosselli, è infatti difficile che il principio affermato possa
trovare applicazione dal momento che i solai divisori tra un piano e l'altro
e le pareti divisorie tra le unità immobiliari sono oggetto di comproprietà
tra i due proprietari delle unità contigue. «Ne deriva – conclude
Rosselli – che il vizio costruttivo riguarda un bene anche proprio di chi
lamenta l'insufficiente isolamento acustico con la conseguenza di una
corresponsabilità di entrambi i soggetti. Diverso il caso dei vizi
costruttivi riferibili alle parti comuni per i quali già da tempo la
magistratura si è orientata nel senso che dei danni derivanti da tali vizi
risponde il condominio».
Nel caso specifico, diversamente dalla prassi, il giudice ha stabilito che
non è possibile intervenire in risanamento della difettosità riscontrata
poiché tale intervento avrebbe comportato lavori in casa di un terzo, il
condomino residente nell'appartamento soprastante, che non è parte in causa
del processo. L'intervento di ripristino, infatti, consiste nella
realizzazione di un "pavimento galleggiante" ovvero di un
pavimento ex novo sospeso su di una membrana altamente resiliente e
rincalzata alle pareti. Tale intervento comporta lo sgombero
dell'appartamento soprastante nonché l'esecuzione di lavori di demolizione
del pavimento e sottofondo con la ricostruzione di uno nuovo,
"galleggiante", con inevitabili disagi per l'occupante
dell'appartamento. Per tale ragione, e perché non è parte in causa, il
giudice ha scelto la via della quantificazione della minusvalenza
dell'immobile del soggetto patente prodotta dalle eccessive immissioni
sonore da calpestio mentre non ha riconosciuto il diritto di indennizzo del
danno dovuto alle eccessive immissioni sonore patite nel tempo. Per la prima
volta la mancata osservanza delle disposizioni del Dpcm del 5/12/1997 ha
avuto spazio in una sentenza; in precedenza le analoghe liti hanno avuto un
esito transattivo.
* Professore a contratto al Politecnico di Milano
DALLA PRONUNCIA
Sentenza n. 2715/2007 del Tribunale di Torino
La domanda di eliminazione del difetto indicato non può (...) essere
accolta, stante l'eseguibilità della stessa, e va di conseguenza accolta la
domanda subordinata formulata dai sigg.ri B. G. e G. M. di riduzione del
prezzo di acquisto. Infatti, l'inadeguatezza dell'isolamento acustico
dell'alloggio ne diminuisce considerevolmente il valore ai sensi
dell'articolo 1490, Codice civile, e dovrà essere resa nota agli eventuali
successivi acquirenti del bene.
L'incidenza del vizio, in mancanza di elementi utili a una quantificazione
matematica va determinata in via equitativa nel 20% del prezzo pagato, pari
a 255.372,46 euro, come risultante a pagina 15 dal rogito notarile prodotto
in atti (...)
(fonte: "Il Sole 24
ore")
Guarda il video sul TG
immobiliare realesse : http://dailymotion.alice.it/video/x45f1d_240108risarcimentoperrumorosita_news
Legge
Quadro sull'Inquinamento Acustico
La legge Quadro sull’inquinamento
acustico (n.447 del 24/10/95) stabilisce i principi fondamentali
riguardanti la tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo
dall’inquinamento acustico
Disposizioni in materia di Impatto
Acustico (Legge 447/95, art.8)
I progetti
sottoposti a V.I.A e le domande per il rilascio del permesso di costruire
(concessione edilizia) relative a nuovi impianti produttivi, sportivi e ricreativi devono
contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.
Per la realizzazione di insediamenti quali
scuole, ospedali, parchi pubblici, nuovi insediamenti residenziali in
prossimità di opere soggette a VIA è fatto obbligo di produrre una
VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO. Gli uffici tecnici dei Comuni richiedono
una Relazione di Clima Acustico da allegare alle dichiarazioni di inizio
attività (D.I.A.).
I
Tecnici Competenti in Acustica
La Legge Quadro n.447 ha definito "Tecnico Competente in
Acustica" la figura professionale idonea ad effettuare misurazioni,
verificare l’ottemperanza ai valori stabiliti dalle vigenti norme,
redigere piani di risanamento acustico e svolgere le relative attività di
controllo
Per approfondire:
"Gestione
del rumore in edilizia"

A cura dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro:
- scarica
la brochure qui
Legislazione e
giurisprudenza in tema di inquinamento acustico:
http://www.ambientediritto.it/Giurisprudenza/RUMORE.htm
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