I limiti di legge
per l'inquinamento elettromagnetico
(elettrosmog)

I limiti di esposizione ai campi elettromagnetici sono introdotti dalla Legge quadro sui campi elettromagnetici(Legge 22 febbraio 2001, n. 36, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2001). La nuova legge definisce:

  1. limiti di esposizione - valori che non possono mai essere superati.
  2. valori di attenzione - valori da non superare nei luoghi dove è prevista una permanenza per più di 4 ore (case, scuole ed altri luoghi adibiti a permanenze prolungate)
  3. obiettivi di qualità - valori elettromagnetici più restrittivi a cui si deve far riferimento per il risanamento e da conseguire per la costruzione di nuovi elettrodotti situati nei pressi di centri abitati, scuole, parchi giochi per bambini.

 

Alta frequenza:  

Il DPCM 08/07/2003, "Fissazione dei limiti di esposizione...per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz", fissa un livello massimo di campo elettrico pari a 20 V/m, che si riducono a 6 V/m per i luoghi ove si sosta per più di 4 ore al giorno e per tutti gli spazi dedicati all’infanzia e le aree sanitarie.

Bassa frequenza: 
La normativa italiana attuale (D.P.C.M del 23 Aprile 1992 e DPCM 8 luglio 2003) relativa alle linee elettriche (elettrodotti) fissa un limite massimo di esposizione a campi magnetici alla frequenza di 50Hz pari a 100 microtesla: 

limite di esposizione

100 microTesla

valore d'attenzione

10 microTesla

obiettivo di qualità

3 microTesla

I limiti indicati come valori di attenzione ed obiettivi di qualità sono ben superiori a quelli previsti inizialmente nella bozza preliminare, rispettivamente di 0,5 e 0,2 microTesla.

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Decreto Legge n.381