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I limiti
di legge
per l'inquinamento elettromagnetico
(elettrosmog)
I limiti di esposizione ai
campi elettromagnetici sono introdotti dalla Legge
quadro sui campi elettromagnetici(Legge 22 febbraio
2001, n. 36, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo
2001). La nuova legge definisce:
- limiti di esposizione - valori che non
possono mai essere superati.
- valori di attenzione - valori da non
superare nei luoghi dove è prevista una permanenza per più di 4
ore (case, scuole ed altri luoghi adibiti a permanenze prolungate)
- obiettivi di qualità - valori elettromagnetici
più restrittivi a cui si deve far riferimento per il risanamento e da
conseguire per la costruzione di nuovi elettrodotti situati nei
pressi di centri abitati, scuole, parchi giochi per bambini.
Alta frequenza:
Il DPCM 08/07/2003, "Fissazione dei limiti di esposizione...per la
protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettromagnetici
generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz", fissa un livello massimo di campo elettrico pari a 20 V/m,
che si riducono a 6 V/m per i luoghi ove si sosta per più di 4 ore al
giorno e per tutti gli spazi dedicati all’infanzia e le aree sanitarie.
Bassa frequenza:
La normativa italiana attuale
(D.P.C.M del 23 Aprile 1992 e DPCM 8 luglio 2003) relativa alle linee
elettriche (elettrodotti) fissa un limite massimo di esposizione a
campi magnetici alla frequenza di 50Hz pari a 100 microtesla:
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limite di esposizione |
100 microTesla |
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valore d'attenzione |
10 microTesla |
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obiettivo di qualità |
3 microTesla |
I limiti indicati come valori di
attenzione ed obiettivi di qualità sono ben superiori a quelli previsti
inizialmente nella bozza preliminare, rispettivamente di 0,5 e 0,2
microTesla.
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