CAMPI
ELETTROMAGNETICI A RADIOFREQUENZA (100kHz - 3GHz)

generati
da antenne trasmittenti, quali le stazioni radiobase (SRB) della
telefonia cellulare, i ponti radio telefonici, le antenne
trasmittenti delle stazioni radio e TV, i dispositivi Wi-MAX, i
radar e i dispositivi a microonde.
PROTEZIONE
DELLA POPOLAZIONE

La legge quadro n.36 del 2001 ha definito dei limiti alla
radiazioni elettromagnetiche a radiofrequenza (comprese fra 100
kHz e 300 Ghz):
-
limiti
di esposizione - valori che non possono mai essere superati.
-
valori
di attenzione - valori da non superare nei luoghi dove è
prevista una permanenza per più di 4 ore (case, scuole ed
altri luoghi adibiti a permanenze prolungate)
-
obiettivi
di qualità - valori elettromagnetici più restrittivi a cui
si deve far riferimento per il risanamento e da conseguire per
la costruzione di nuovi elettrodotti situati nei pressi di
centri abitati, scuole, parchi giochi per bambini.
Il
DPCM 08/07/2003 ha poi fissato i seguenti tre limiti per i campi
elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100kHz e
300Ghz:
|
limite
di esposizione
|
20
V/m (*)
|
|
valore
d'attenzione
|
6
V/m
|
|
obiettivo
di qualità
|
6
V/m
|
(*)
limite di esposizione per i c.e.m. a frequenze comprese tra 3 Mhz
e 3Ghz.Per quelle tra 100kHz e 3Mhz il limite è 60 V/m; per
quelle oltre 3GHz e fino a 300 Ghz il limite è 40V/m.
PROTEZIONE
DEI LAVORATORI

Il
D.Lgs. 81 / 2008 ("Testo Unico") al Capo IV del Titolo
VIII stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e di salute
relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti
dallaesposizione ai campi elettromagnetici.
In base alla nuova normativa ogni datore di lavoro deve provvedere
alla valutazione del rischio di esposizione dei lavoratori ai
campi elettromagnetici presenti nella propria azienda e quindi
inserirla nel documento di valutazione. E’ opportuno che sul
documento compaia la firma di presa visione del RLS o dei
lavoratori interessati. Il D.Lgs. 81/2008 stabilisce prescrizioni
minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei
lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi
elettromagnetici). Il Capo IV del titolo VIII riguarda i rischi
per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti
nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla
circolazione di correnti indotte e dall'assorbimento di energia.
La direttiva non riguarda gli effetti a lungo termine.
Postazioni
da valutare (ISPESL):
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