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CAMPI ELETTROMAGNETICI A RADIOFREQUENZA (100kHz - 3GHz)

generati da antenne trasmittenti, quali le stazioni radiobase (SRB) della telefonia cellulare, i ponti radio telefonici, le antenne trasmittenti delle stazioni radio e TV, i dispositivi Wi-MAX, i radar e i dispositivi a microonde.

PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE

La legge quadro n.36 del 2001 ha definito dei limiti alla radiazioni elettromagnetiche a radiofrequenza (comprese fra 100 kHz e 300 Ghz):

  • limiti di esposizione - valori che non possono mai essere superati.

  • valori di attenzione - valori da non superare nei luoghi dove è prevista una permanenza per più di 4 ore (case, scuole ed altri luoghi adibiti a permanenze prolungate)

  • obiettivi di qualità - valori elettromagnetici più restrittivi a cui si deve far riferimento per il risanamento e da conseguire per la costruzione di nuovi elettrodotti situati nei pressi di centri abitati, scuole, parchi giochi per bambini.

 

Il DPCM 08/07/2003 ha poi fissato i seguenti tre limiti per i campi elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100kHz e 300Ghz:

limite di esposizione

20 V/m (*)

valore d'attenzione

6 V/m

obiettivo di qualità

6 V/m

(*) limite di esposizione per i c.e.m. a frequenze comprese tra 3 Mhz e 3Ghz.Per quelle tra 100kHz e 3Mhz il limite è 60 V/m; per quelle oltre 3GHz e fino a 300 Ghz il limite è 40V/m.

PROTEZIONE DEI LAVORATORI


Il D.Lgs. 81 / 2008 ("Testo Unico") al Capo IV del Titolo VIII stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dallaesposizione ai campi elettromagnetici. 
In base alla nuova normativa ogni datore di lavoro deve provvedere alla valutazione del rischio di esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici presenti nella propria azienda e quindi inserirla nel documento di valutazione. E’ opportuno che sul documento compaia la firma di presa visione del RLS o dei lavoratori interessati. Il D.Lgs. 81/2008 stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici). Il Capo IV del titolo VIII riguarda i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall'assorbimento di energia. La direttiva non riguarda gli effetti a lungo termine.

Postazioni da valutare (ISPESL):

  • Apparati industriali di essiccamento e riscaldamento a microonde

  • Riscaldatori a perdite dielettriche

  • Saldatrici a induzione

  • Stazioni radio base e altri di telecomunicazione se il lavoratore può avvicinarsi in prossimità delle antenne

 

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Misure professionali certificate e verifica dei limiti di legge per i campi elettromagnetici

 

I limiti imposti dal decreto 381
I LIMITI DI LEGGE per i campi elettromagnetici


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