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Abbasso il rumore!
campagna promossa dalla Agenzia Europea la Sicurezza e la Salute sul Lavoro

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Inquinamento acustico - Rumore




Valutazione del rischio Vibrazioni (di Iole Pinto)

SICUREZZA E PREVENZIONE
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
i rischi fisici


CAMPI ELETTROMAGNETICI

D.Lgs. 81/2008 - TESTO UNICO sulla sicurezza sul lavoro
TITOLO VIII - CApo IV

in materia di esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici

In recepimento della direttiva europea 2004/40/CE

Diventa obbligatoria per tutti i datori di lavoro la valutazione del rischio di esposizione ai Campi Elettromagnetici

Il D.Lgs. 81 / 2008 ("Testo Unico") al Capo IV del Titolo VIII stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dallaesposizione ai campi elettromagnetici. 
In base alla nuova normativa ogni datore di lavoro deve provvedere alla valutazione del rischio di esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici presenti nella propria azienda e quindi inserirla nel documento di valutazione. E’ opportuno che sul documento compaia la firma di presa visione del RLS o dei lavoratori interessati. Il D.Lgs. 81/2008 stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici). Il Capo IV del titolo VIII riguarda i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall'assorbimento di energia. La direttiva non riguarda gli effetti a lungo termine.


VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE E VIBRAZIONI
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

D. Lgs. 81/2008 - Titolo VIII, Capo II:


"protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro"

Il D.L.gs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro) entrato in vigore il 1 gennaio 2009, ha definito gli obblighi di valutazione e gestione del rischio rumore, dando attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore).

IL LIMITE DI ESPOSIZIONE E' ORA DI SOLI 87 db(A)
 (in termini di potenza sonora, è pari alla metà della precedente soglia di 90 db(a) del D.Lgs. 277)

Circa un terzo dei lavoratori in Europa è esposto a livelli di rumore potenzialmente pericolosi per almeno un quarto dell’orario di lavoro. E non è a rischio esclusivamente chi lavora nelle industrie pesanti come la cantieristica navale. Il rumore può rappresentare un problema in molti ambienti di lavoro, dalle fabbriche alle aziende agricole, dai call center alle sale per concerti. Inoltre, la perdita dell’udito causata dal rumore rappresenta ancora circa un terzo di tutte le malattie professionali".

L’emanazione del Decreto legislativo n. 277 aveva già avuto un forte impatto sulle aziende perché imponeva degli obblighi specifici che si traducono in una prevenzione concreta dei rischi derivanti dalla esposizione a rumore. Il decreto richiedeva la valutazione del rischio rumore e la predisposizione di uno strumento preventivo, il Rapporto di Valutazione del rumore (art. 40).
Come osservava  l'ISPESL, è sempre esistita una stretta connessione tra il decreto legislativo 626/94 (norma generale di riferimento per la sicurezza sul lavoro) ed il D.lgs. 277/91 (norma specifica integrativa sul rischio rumore).

Ora con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n.81 del 2008, in recepimento della direttiva europea 2003/10/CE la valutazione del rischio rumore è parte integrante del documento di valutazione dei rischi sul lavoro. 

IL LIMITE DI ESPOSIZIONE E' ORA DI SOLI 87 db(A) (in termini di potenza sonora, è pari alla metà della precedente soglia di 90 db(a) del vecchio decreto 277/91. 


Questo di fatto impone in tutti gli ambienti di lavoro una nuova valutazione del rischio, in quanto il soddisfacimento dei limiti fissati dal precedente decreto non garantisce  il rispetto dei nuovi limiti di legge.
Le verifiche ed i controlli fonometrici in tutti gli ambienti di lavoro devono poi essere effettuate ogniqualvolta vengano apportate modifiche al ciclo produttivo. 


ISPESL

(Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro):
Linee Guida Rischio Rumore

Decreto legislativo n. 81/2008, Titolo VIII (Rischi Fisici), Capo II
Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro
in vigore dal 1 Gennaio 2009

La nuova legge fissa un valore limite di esposizione e due valori di azione:

  Livello di esposizione giornaliera
al rumore
(Lex/8h) in db(A)
pressione acustica di picco
valore inferiore di azione

80

112 Pa pari a 135 db(C)
valore superiore di azione 85 140 Pa pari a 137 db(C)
limite di esposizione 87 200 Pa pari a 140 db(C)

In adempimento alla nuova legge poi 'il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione' (art. 49/sexies).

 

Decreto legislativo n. 277/91 (abrogato)
Norme riguardanti la protezione dall'inquinamento acustico in ambiente di lavoro

La legge fissa tre soglie di rumore (80, 85 e 90 dbA) che permettono di individuare quattro classi di esposizione al rumore per i lavoratori:

Valore medio giornaliero
(Leq/g) in db(A)
Classe di rischio
minore di 80

rischio assente

tra 80 e 85 rischio lieve
tra 85 e 90 rischio consistente
oltre 90 rischio grave

La legge dispone che il datore di lavoro è comunque tenuto a ridurre al minimo il rumore prodotto, anche se inferiore alla soglia di 80 dBA.

Quando viene superata la soglia di 80 dBA, intervengono delle disposizioni specifiche in termini di informazione, controllo sanitario periodico e uso di mezzi di protezione individuali.
 


Gli obblighi del datore di lavoro
Valutazione del rischio rumore
In base all'articolo 190, ogni datore di lavoro deve provvedere alla valutazione del rischio rumore presente nella propria azienda al fine di individuare i lavoratori esposti a rischio ed i relativi luoghi di lavoro e attuare se necessario gli interventi preventivi e protettivi previsti dal decreto  legge.


I dispositivi di protezione individuale 
L'uso dei mezzi di protezione individuale dell'udito (cuffie, archetti, inserti auricolari) è regolato dall'art. 193 del decreto 81/2008 che stabilisce l'obbligo di metterli a disposizione per livelli di esposizione quotidiana al rumore superiori a 80 db(A) e l'obbligo d'uso per livelli superiori a 85 db(A). Il vecchio decreto 277 fissava i limiti rispettivamente a 85 e 90.



La Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro verterà sul problema del rumore sul lavoro e si svolgerà all'insegna dello slogan ‘Abbasso il rumore!’, con il sottotitolo, ‘Il rumore sul lavoro – ti può costare più dell'udito’.
> Visita la pagina dell'Agenzia Europea per la salute e la sicurezza sul lavoro

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ingegneria per l'Ambiente e la Sicurezza

> Igiene del Lavoro
> Prevenzione
> Valutazione del Rischio


Servizi:

  • Misure di rumore – perizie fonometriche - fonometria
  • Misure e certificazioni per rischio Campi Elettromagnetici sul lavoro (Titolo VIII, Capo IV D.Lgs.81/2008 e Direttiva Europea 2004/40/CE)
  • Valutazioni esposizione lavorativa al rischio vibrazioni (mano-braccio e corpo intero)
  • Valutazione del rischio rumore per D.Lgs 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro, Titolo VIII, capo II): esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) in recepimento della Direttiva Europea 2003/10/CE ed in sostituzione della precedente Legge 277/91 (protezione e prevenzione negli ambienti di lavoro)
  • Valutazione previsionale di Clima Acustico (legge 447/95 – art.8)
  • Valutazione di impatto acustico
  • Relazioni a firma di Tecnico Competente in acustica ambientale per rilascio Nulla Osta Impatto Acustico
  • Verifica requisiti acustici passivi degli edifici (D.P.C.M. 5/12/1997)
  • Verifica dei requisiti acustici nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi (DPCM n.215 del 16/04/99)
  • Piani di zonizzazione acustica
  • Contenimento e prevenzione inquinamento acustico da traffico veicolare (DPR 30/03/2004 n.142)
  • Acustica architettonica (misure e consulenze per teatri, sale concerto, luoghi di spettacolo)

 

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